In questa sezione puoi trovare alcune informazioni in materia di antiriciclaggio utili per la tua operatività.
» DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO
In base alle nuove disposizioni, il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. La formalizzazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione o l'aggiornamento del Questionario Antiriciclaggio, requisito indispensabile per poter mantenere un rapporto continuativo ed effettuare la consueta operatività. In qualsiasi momento il Cliente può modificare i dati comunicati alla Banca rivolgendosi alla propria Succursale, Gestore di Relazione oppure tramite il servizio Internet Banking sul sito www.bancapatrimoni.it, sezione "Profilo personale"(modalità al momento riservata alla Clientela privata).
Riferimenti normativi:
» Art.22 D.lgs. 90/2017
» Art.42 Comma 1
I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale viene eseguita un'operazione: nel caso di rapporto intestato a clientela privata corrisponde al titolare dello stesso, nel caso di entità giuridica corrisponde alla persona fisica che possiede o controlla tale entità oppure ne risulta beneficiaria.
Se il Cliente dispone operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro sul proprio rapporto per conto di una persona diversa dal titolare effettivo dichiarato in occasione dell'apertura del conto, è tenuto ad informare la Banca e a fornire tutti i dati necessari all'identificazione di tale persona compresa la copia del documento di identità. Nulla cambia invece se per le operazioni sono disposte per conto proprio.
Nel caso di operazioni effettuate allo sportello, il Cliente deve procurarsi, prima di eseguire l'operazione, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale dovrà essere effettuata l'operazione.
Nel caso di operazioni effettuate tramite il servizio di Home Banking o di Mobile Banking, il cliente ha l'obbligo, entro 7 giorni dall'esecuzione dell'operazione, di:
» stampare e firmare il presente modulo, compilando tutti i campi previsti;
» acquisire fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale è stata effettuata l'operazione;
La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:
» via email all'indirizzo segreteria@pec.bancapatrimoni.it;
» via posta all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. - Ufficio Antiriciclaggio, Palazzo Bricherasio, via Lagrange 20 - 10123 Torino".
DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Le "persone politicamente esposte" sono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.
» INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE-LIBRETTI DI DEPOSITO O TITOLI AL PORTATORE
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (vale a dire fino a 1.999,99 euro, e non più pari o superiore a 3.000 euro).
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Si evidenzia che è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 2.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
FAQ: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html
Libretti al portatore
A decorrere dal 06 dicembre 2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore a 2.500 euro).
A decorrere dal 04.07.2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
A decorrere dal 06.12.2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), emessi a decorrere dal 06 dicembre 2011, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Rimane invariata la diposizione in cui gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi. Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, dal 06.12.2011 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500 euro).
Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.
(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)
Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.
Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a €1.000 non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati: