I rischi associati a una banca (intesa anche come soggetto emittente titoli) non hanno a che fare con il fatto che essa sia piccola, media o grande, quotata o non quotata. I rischi sono associati alla solidità e alla sana e prudente gestione.
Il Bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (vedi grafico).
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni � al fine di ricapitalizzare la banca � e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.
Ad esempio, in caso di Bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
L'ordine di priorità per il Bail-in è il seguente: I) gli azionisti; II) i detentori di altri titoli di capitale, III) gli altri creditori subordinati; IV) i creditori chirografari; V) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; VI) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al Bail-in al posto dei depositanti protetti.
Strumenti soggetti a gerarchia del Bail-in
Principali strumenti esclusi dal Bail-in
Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al Bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.
Fino al 2019 i prestiti obbligazionari non garantiti saranno "aggrediti" nella stessa misura (pari passu) con i depositi interbancari e delle imprese corporate, prima dei depositi con saldo superiore a 100 mila euro di persone fisiche e PMI.
I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal Bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il Bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal Bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il Bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.
Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti � le autorità di risoluzione � che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.
Quando pu� essere sottoposta a risoluzione una banca?
Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale)
- b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario
- c) sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico
Quali sono gli strumenti di risoluzione?
Le autorità di risoluzione potranno:
vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni pi� importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
applicare il Bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un Bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.
La legge delega prevede che le funzioni di risoluzione siano affidate alla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) e della realizzazione delle connesse attività dall'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
In caso di risoluzione e di attivazione del Bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
Strumenti soggetti a gerarchia del Bail-in
Principali strumenti esclusi dal Bail-in
I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal Bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale.
In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui l'applicazione del Bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal Bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il Bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.
I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal Bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale.
In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui l'applicazione del Bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal Bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il Bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.
Sono esclusi dal Bail-in e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: depositi protetti dal Fondo di garanzia, cioè quelli di importo fino a 100 mila per ogni depositante; le passività garantite; le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; passività interbancarie (ma non i rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore ai 7 giorni; i debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito sono esclusi dal Bail-in.
La diversificazione strutturale delle gestioni patrimoniali, dei fondi e/o delle Sicav, di fatto limita gli eventuali effetti di eventi potenzialmente critici sul valore dell'investito. Al contempo, godendo di uno status di separazione patrimoniale, questi non possono essere impattati direttamente dall'eventuale Bail-in di uno o più soggetti coinvolti nel collocamento (come Banca Collocatrice, SIP o Banca Depositaria).
Premesso che i conti correnti con saldo maggiore di 100 mila euro di persone fisiche e PMI sono gli ultimi strumenti ad essere assoggettati alla gerarchia del Bail-in (ricordiamo che l'ordine è il seguente: azioni e strumenti di capitale, titoli subordinati, obbligazioni e altre passività ammissibili e infine i depositi maggiori di 100 mila euro di persone fisiche e PMI e che solo dopo avere esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva) nella valutazione dei limiti di garanzia viene preso in considerazione il "depositante" e non il deposito. Pertanto il limite è 100 mila euro per depositante: in questo limite si conteggia la quota del depositante su deposito cointestato che secondo le norme civilistiche si presume paritaria tra i cointestatari. Ad esempio se i sigg. A e B sono cointestatari di un conto con un saldo di 150 mila euro, si presume che ciascun depositante abbia 75 mila euro nella sua disponibilità, che saranno pertanto garantiti.
Premesso quanto detto precedentemente su conti cointestati (presso la stessa banca), se il sig. A è intestatario di un conto con un saldo di 80 mila euro e cointestatario con il sig. B di un conto con un saldo di 90 mila euro, si presume che il sig. A avrà tra le sue disponibilità 125 mila euro derivanti dalla sommatoria di 80 mila (del conto a lui intestato) e 45 mila (derivanti dalla quota del 50% nelle sue disponibilità del saldo di 90 mila del conto cointestato con B). In questo caso il totale di 125 mila euro nelle disponibilità del sig. A eccede la garanzia che è limitata a 100 mila euro per depositante.
Se il sig. A ha conti a lui intestati su diverse banche, in caso di risoluzione e di attivazione del Bail-in che coinvolga quindi ogni singola banca sulle quali il sig. A ha i conti, la garanzia di 100 mila euro copre autonomamente ogni depositante per ogni banca, pertanto per ogni conto intestato al sig. A in ogni banca scatterebbe la garanzia di 100 mila euro.
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