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MISURE DI SOSTEGNO ADOTTATE PER CLIENTI AZIENDE

Proroga sospensione rate finanziamenti ai sensi dell'art 56 del DL n. 18 del 17/03/2020

I clienti che godono già della sospensione prevista dal c.d Decreto Cura Italia e prorogata dall'ultima Legge di Bilancio, hanno la facoltà di chiedere un ulteriore proroga dei propri finanziamenti per la sola quota capitale delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2021. Tale richiesta dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre il 15 giugno 2021 e la sospensione sarà effettuata automaticamente senza che sia richiesta alcuna ulteriore formalità.

E' facoltà del cliente in qualunque momento richiedere la revoca della sospensione, riprendendo il pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente stabilite.


MODULISTICA DA UTILIZZARE


COME PRESENTARLA IN BANCA (ALTERNATIVAMENTE)

  • Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bpafidi@pec.bancapatrimoni.it
  • Recandosi fisicamente in Succursale
  • Consegnandola al proprio Private Banker di riferimento


Moratoria Banca ordinaria

Indipendentemente dall'attuale emergenza, la Banca è sempre disponibile a valutare richieste di moratoria totale (sospensione rata) o parziale (sospensione solo quota capitale) delle rate di mutui o finanziamenti in essere, per i clienti che dichiarano di attraversare, a vario titolo, uno stato oggettivo di difficoltà economica.


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ACCEDERE ALLA MISURA


COME PRESENTARLA IN BANCA (ALTERNATIVAMENTE)

  • Recandosi fisicamente in Succursale
  • Consegnandola al proprio Private Banker di riferimento

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RISCONTRO

La Banca si impegna a prendere tempestivamente in esame la domanda e a sospendere il piano di ammortamento entro la prima rata a scadere successiva alla richiesta di moratoria.
La Succursale o Banker di riferimento fornisce immediata informativa dell'effettuata sospensione; come ultimo adempimento viene recapitato, mediante il canale prescelto dal cliente per la presentazione della domanda, l'accordo di sospensione per la formalizzazione dell'operazione.


FAQ E INFORMAZIONI ULTERIORI

  • Mediante la Moratoria Banca è possibile sospendere un contratto di mutuo per ristrutturazione, liquidità ovvero un mutuo chirografario?
    La Moratoria Banca non prevede, a differenza di quanto previsto dal Fondo Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini), restrizioni relative alle caratteristiche del mutuo o dell'immobile ipotecato.
    Sono sospendibili, a richiesta del cliente e secondo il giudizio della Banca, tutti i tipi di rapporto rateale, siano essi garantiti da ipoteca o meno, e per qualsivoglia motivazione gli stessi siano stati originariamente concessi.
  • In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?
    • Gli importi accordati dalla Banca non possono essere revocati, neanche in parte fino al 31 dicembre 2021 incluso;
    • Proroga delle scadenze prestiti non rateali;
    • Proroga della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti.
  • Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?
    L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
  • Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del DL "Cura Italia"?
    Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed i liberi professionisti aventi partita IVA. Requisito comune è la necessità di avere sede in Italia.
  • Per le rate che scadono il 31 dicembre si applica la proroga della moratoria?
    Il periodo di sospensione della sola quota capitale, per i clienti che godono già della sospensione prevista dal c.d Decreto Cura Italia e che ne fanno richiesta entro il 15/06/21, comprende la rata in scadenza il 31 dicembre 2021.
  • Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?
    In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.
  • è possibile rinunciare alla sospensione?
    Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla Banca e riprendere il pagamento delle rate.
  • La sospensione determina oneri aggiuntivi?
    Ai fini della sospensione la Banca non richiede costi o oneri aggiuntivi. Il prolungarsi del piano di ammortamento determinerà, naturalmente, l'applicazione di interessi, al saggio contrattualmente convenuto e sulla sola quota capitale residua, per un periodo più lungo rispetto a quello originariamente contrattualizzato.


Per maggiori informazioni visitare il sito sito del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze.